Il Decreto legislativo n. 116/2020 ha introdotto una serie di novità in merito all’obbligatorietà di alcuni contenuti dell’etichetta degli imballaggi. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore, prima comunitario e poi declinati nella normativa interna, sono sostanzialmente posti a tutela del consumatore e dell’ambiente.
La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97), Testo Unico Ambiente ( TUA).
L’art. 218 (definizioni), al comma 1, TUA concede una specifica descrizione del termine imballaggio ed in particolare dell’applicazione dell’obbligo lo definisce come “… il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;…..
L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio.
– Gli imballaggi vanno etichettati in funzione delle loro componenti separabili manualmente: “separabile manualmente” si considera una componente che l’utente può separare completamente e senza rischi per la sua salute e incolumità dal corpo principale senza l’utilizzo di strumenti a supporto (ad es. tappo) .
– Un imballaggio si dice quindi composto quando è costituito strutturalmente da materiali differenti ma non manualmente separabili.
In questa ipotesi se i materiali secondari o terziari sono presenti in percentuale entro il 5% l’imballaggio si considera mono-materiale; se viceversa, i materiali secondari/terziari superano il 5% nella descrizione del materiale andrà aggiunta la lettera “C”.
– Le informazioni dovranno possibilmente essere riportate su ogni componente dell’imballaggio, tuttavia, è sempre possibile riportarle sul corpo principale
Premesso che l’art. 219, comma 5, TUA così recita: “ Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI……”
le indicazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta efficaci e coerenti con le disposizioni previste dall’art. 219, comma 5, TUA risultano essere:
1. TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO
2. IDENTIFICAZIONE MATERIALE – CODIFICA ALFA-NUMERICA (come prevista e secondo gli Allegati di cui alla Decisione 97/129 CE)
3. FAMIGLIA DI MATERIALE
4. INDICAZIONI SULLA RACCOLTA
e dunque, a titolo esemplificativo prendendo il caso di una bottiglia:
1.
BOTTIGLIA |
CAPSULA |
GABBIETTA |
TAPPO |
2.
GL 70 * |
ALU 41* |
FE 40* |
FOR 51* |
3.
VETRO |
ALLUMINIO E METALLO |
ALLUMINIO E METALLO |
SUGHERO |
4. RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
In relazione alle modalità utilizzabili, si rammenta che il disposto normativo di riferimento -art 219, comma 5 TUA- prevede che tutti gli imballaggi siano “opportunamente” etichettati in forme e modalità grafiche liberamente scelte.
In merito alla possibilità di adottare ulteriori e diverse modalità per adempiere all’obbligo informativo imposto, gli operatori del settore, alla luce della forte genericità della disposizione normativa. A tal proposito, nell’incertezza creatasi sul punto, una recente Nota del Mite pubblicata il 17 maggio 2021, ha chiarito che le anzidette informazioni potranno essere comunicate al consumatore anche a mezzo canali digitali (App, QR code, rimando a siti web ecc…).
Non solo, tale Nota precisa che il ricorso a strumenti di digitalizzazione delle informazioni, sia perfettamente in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, principio fondamentale previsto all’interno del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Il secondo periodo dell’art. 219, comma 5, TUA individua nei produttori i soggetti obbligati ad indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
Ciò premesso, tuttavia, si ritiene, che qualunque operatore del settore che immette sul mercato imballaggi, sia obbligato al rispetto della normativa in materia.
Infatti, l’art. 261, comma 3, TUA prevede: “3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5…”
Conseguentemente, tra i soggetti obbligati possiamo individuare:
fornitori di materiali da imballaggio
i fabbricanti, i trasformatori, gli importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio
i commercianti, i distributori, gli utenti di imballaggi.
In conclusione, gli obblighi sopra descritti, dovranno essere rispettati da tutti gli operatori del settore a partire dal 1 gennaio 2023. Infatti, in relazione all’entrata in vigore delle disposizioni, si segnala che il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe). All’art 11 si prevede che l’obbligo di etichettatura, così come previsto sarà sospeso sino al 31.12.2022 e non saranno considerati in violazione i prodotti considerati “scorte” e dunque, quelli immessi in commercio o etichettati entro il giorno 1.01.2023.
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