1. Come noto, il Dlgs. 198/2021 rappresenta il recepimento della Direttiva Ue 633/2019, definendo quali pratiche commerciali siano da considerarsi sleali nei rapporti di cessione tra imprese di prodotti agricoli e alimentari sul territorio nazionale.
2. Tra gli elementi essenziali del contratto, in relazione al pagamento, la normativa prevede che lo stesso debba essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna quanto ai prodotti deperibili ed entro 60 giorni quanto ai prodotti non deperibili. All’art. 2 del Dlgs 198/2021 lett. “l” vengono definiti i prodotti agricoli e alimentari come quei prodotti già elencati nell’allegato “I” del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, nonché tutti i prodotti derivanti dalla trasformazione di detti.
3. Alla lett.”m” del medesimo articolo il legislatore ebbe a dare altresì, una precisa definizione dei “prodotti alimentari e agricoli deperibili”, stabilendo come tali i prodotti e alimenti che per la loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero divenire inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.
“ Art. 19-ter (Disposizioni per il sostegno del settore dell’agroalimentare). – 1. All’articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: “produzione o trasformazione” sono aggiunte le seguenti: “… Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; oppure aw superiore a 0,91; oppure pH uguale o superiore a 4,5″.
L’inclusione dei prodotti a base di carne – con le caratteristiche espresse – tra i prodotti deperibili, provoca notevoli ricadute su un piano sostanziale, di fatto rendendo sempre più stringente l’applicazione della recente normativa. Anche il pagamento del corrispettivo di tali prodotti dovrà, dunque, avvenire entro 30 giorni dalla consegna.
All’articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
“5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica altresi’ ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
Ne deriva che la differente disciplina attinente ai termini di pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili si estende anche ai prodotti:
Considerata la complessità e pluralità degli ambiti di applicazione delle disposizioni, possiamo affermare che la norma pur avendo maggiormente specificato in ordine ai termini di pagamento previsti dal Dlg. 198/2021, non risolve molti dei dubbi che attanagliano gli operatori economici del settore agro-alimentare.
In quest’ottica Food Consult Group è in grado di rapportarsi sistematicamente con le Aziende che hanno la necessità di adeguare i propri contratti e renderli aderenti alla normativa, che come detto, ad oggi presenta notevoli dubbi interpretativi.