Quali sono le informazioni obbligatorie che deve contenere il MENU'
Cosa prevedono le normative vigenti per la realizzazione del menù

Come noto è in vigore il Regolamento (UE)1169/2011, vigente dal 13 Dicembre 2014, che raccoglie in un unico testo le norme in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Oltre ai prodotti preconfezionati, tutti gli alimenti e cibi venduti e/o somministrati al consumatore finale “sfusi”, ossia senza pre imballaggio o pre incartati al momento della vendita su richiesta dello stesso consumatore, devono osservare le regole imposte dal predetto regolamento.

Cosa si intende per ingrediente

Innazittutto occorre chiarire COSA E’ UN INGREDIENTE ?

INGREDIENTE èqualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti”.

Informazioni che DEVONO essere presenti nel MENU

Ora e ciò premesso, per ciò che riguarda l’esercizio di attività che comportano la somministrazione per il consumo immediato e quindi intendendosi come tali i ristoranti, le mense, le scuole, gli ospedali e gli altri esercizi di somministrazione, le informazioni, come sempre dovranno distinguersi in obbligatorie e volontarie.

Quanto alle informazioni/ingredienti per le quali vige l’obbligo di comunicazione, le stesse sono previste all’art 19 del Decreto legislativo n. 231/2017. In particolare, la fattispecie di nostro interesse  viene richiamata dal comma 8 di detto articolo :

In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unita’ di vendita, serviti dalle collettivita’, come definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, e’ obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettivita’ e deve essere apposta su menu’ o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorita’ competente sia per il consumatore finale. In alternativa, puo’ essere riportato l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menu’, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorita’ competente sia per il consumatore finale”.

Dunque, le informazioni obbligatorie per tale modalità di somministrazione di alimenti sono quelle relative a sostanze e prodotti di cui allegato II del Reg. UE 1169/2011 e quindi di fatto relative alla presenza di allergeni nell’alimento.

Quali sono gli allergeni

Per completezza informativa, si riporta integralmente l’elenco degli allergeni descritto nell’allegato II del citato regolamento.

ALLEGATO II del Regolamento UE 1169/2011

Elenco Allergeni  SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano (1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Come devono essere indicati gli allergeni nel MENÙ

L’art. 21 del Reg.UE 1169/20011 prevede: La denominazione dell’allergene deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo; si dovrà ripetere il nome dell’allergene ogni qualvolta esso sia presente in più ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici presenti nell’alimento.

Si badi che non sussiste l’obbligo di mettere a disposizione dei consumatori l’elenco degli ingredienti del prodotto finito (con conseguente omissione degli stessi ingredienti composti e dei loro componenti).

Qualora si optasse per l’indicazione anche degli ingredienti, essi dovranno essere indicati a titolo esemplificativo come segue:

TAGLIATELLE ALLO SCOGLIO

ingredienti: tagliatelle all’uovo (grano–glutine) (uova), moscardini (molluschi), cozze (molluschi), vongole (molluschi), gamberi (crostacei), scampi (crostacei), aglio, prezzemolo, peperoncino, olio di oliva, vino bianco (solfiti), sale.

Si precisa altresì che, sempre per tali prodotti non pre-imballati vige l’obbligo di informare il consumatore della circostanza che il prodotto sia  decongelato, inserendo quindi la dicitura “decongelato”.

Sanzioni

La mancata indicazione degli allergeni nella somministrazione o vendita dei prodotti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2017. prevede l’irrogazione di sanzioni elevate sino a 40.000 euro.

 

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